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[1]Il premio e' pagato mensilmente, in relazione alle giornate di effettiva presenza in servizio e quindi non e' dovuto durante le assenze per qualsiasi motivo.

[2]Nel limite massimo indicato nell'articolo precedente, spetta al comandante del Corpo o capo del servizio di fissare, mensilmente, la misura del premio dovuto a ciascun dipendente (per i comandanti di Corpo o capi di servizio e per gli aventi cariche piu' elevate, al superiore immediato), secondo l'opera svolta dai singoli.

Testo in vigore dal 4 maggio 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-03-24;399~art3 · fonte del testo

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