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[1]La misura massima giornaliera del premio di cui all'articolo precedente e' cosi' fissata:
[2]Generale di corpo d'armata..... \ e / L. 25 -- \ al Generale di divisione....... | | " 20 -- | Generale di brigata........ | g | " 17,50 | lordo Colonnello............. | r | " 16,25 | Tenente colonnello, maggiore e primo | a | | delle capitano.............. | d | " 13,75 | Capitano e primo tenente...... \ i / " 11,25 \ rite- Tenente.............. / \ " 8,75 / nute Sottotenente............ | cor-| " 7,50 | Aiutante di battaglia e marescialli | ri- | | era- dei tre gradi........... |spon-| " 5 -- | riali Sergente maggiore......... | den-| " 2,50 | Sergente.............. / ti \ " 1,75 /
[3]Per gli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri Reali e gradi corrispondenti delle Forze armate equiparate e per i graduati e militari di truppa raffermati di ogni Arma o Corpo la misura giornaliera massima del premio e' fissata in lire 1 al netto da ogni ritenuta.
Testo in vigore dal 4 maggio 1942 al 16 dicembre 2009
