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[1]Gli attuali disegnatori a ruolo di 1ª classe, che godono un aumento sessennale sullo stipendio e che, giusta quanto e' stabilito al precedente articolo 8 saranno nominati disegnatori e di 2ª classe nella novella categoria «disegnatori», cesseranno dal percepire siffatto aumento.
[2]Pero', avranno diritto all'aumento sessennale sul novello stipendio di L. 2000, da quando verrebbero a trovarsi nelle condizioni di conseguire il secondo aumento sessennale sull'attuale stipendio di L. 1800, ossia dopo trascorsi 12 anni dal primo giorno del mese seguente a quello nel quale ottennero la nomina o la promozione alla 1ª classe.
[3]Gli attuali disegnatori di 1ª classe, i quali, all'attuazione della presente legge, gia' godessero due aumenti sessennali, avranno diritto ad un solo sessennio sul novello stipendio di L. 2000 ed il tempo utile per conseguire l'altro sessennio decorrera' dalla data alla quale abbiano cominciato a percepire il secondo sull'attuale stipendio di L. 1800.
Testo in vigore dal 17 giugno 1904 al 16 dicembre 2009
