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[1]Per la prima costituzione della categoria d'impiegati creata con la presente legge, occuperanno i posti di capi disegnatori principali di 1ª e di 2ª classe, di capi disegnatori di 1ª e 2ª classe e di disegnatori di 1ª classe, secondo la ripartizione accennata all'articolo 4, gli attuali impiegati tecnici disegnatori delle Direzioni delle costruzioni navali e di artiglieria ed armamenti i quali, all'attuazione della legge stessa, si troveranno a percepire stipendi eguali od immediatamente inferiori a quelli stabiliti pei suddetti posti, purche' in quest'ultimo caso risultino soddisfatte le condizioni richieste per l'avanzamento.
[2]I posti di disegnatore di 1ª classe che resteranno disponibili separatamente per le direzioni e gli uffici indicati nell'articolo 4, saranno occupati dagli attuali rispettivi disegnatori a ruolo di 1ª classe, secondo l'ordine di anzianita'.
[3]I posti di disegnatore di 2ª e 3ª classe, separatamente per le direzioni e gli uffici anzidetti, saranno occupati dai rimanenti attuali disegnatori a ruolo di 1ª classe, secondo l'ordine di anzianita' e degli attuali disegnatori di 2ª e di 3ª classe in base agli ultimi quadri di avanzamento, tenendo conto per la nomina ai nuovi posti di disegnatori di 2ª e 3ª classe, del diritto ad essere nominati agli attuali posti di disegnatore di 1ª e 2ª classe, gia' acquisito dai disegnatori avventizi che trovansi nelle condizioni previste all'art. 8 del R. decreto 8 dicembre 1898, n. 504, e del R. decreto 8 giugno 1899, n. 291, per effetto dell'aumento dei posti nelle anzidette classi, risultante dalla tabella del precedente art. 4, rispetto agli attuali organici dei disegnatori a ruolo.
[4]Gli attuali disegnatori di 3ª classe i quali non troveranno posto nella novella predetta categoria d'impiegati, perche' in eccedenza alla tabella organica, di cui all'art. 4, saranno, in via transitoria, nominati disegnatori di 4ª classe nella categoria medesima, fino a quando verranno promossi alla classe superiore.
Testo in vigore dal 17 giugno 1904 al 16 dicembre 2009
