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[1]E' istituita una classe transitoria con la denominazione «disegnatori di 4ª classe» e collo stipendio di L. 1200, la quale sara' composta di 110 disegnatori fra quelli che, secondo quanto e' prescritto dall'articolo 8, risulteranno in eccedenza al quadro organico, e gli attuali disegnatori avventizi, che in essa verranno classificati secondo l'anzianita'.
[2]Questa classe rimarra' soppressa quando coloro che la compongono saranno stati promossi alla classe immediatamente superiore; promozione che per gli attuali avventizi sara' fatta secondo le norme del regolamento di cui all'articolo 4.
[3]Fino a quando non sara' eliminata la quarta classe transitoria, solo coloro i quali vi appartengono avranno diritto ad occupare i posti vacanti della terza classe ed allora soltanto cominceranno ad avere effetto le disposizioni dell'articolo 5 circa il normale reclutamento dei disegnatori di 3ª classe.
Testo in vigore dal 17 giugno 1904 al 16 dicembre 2009
