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[1]Ai posti vacanti di aiuto-contabile di 3ª classe sara' normalmente provveduto mediante concorsi per esami tra i sott'ufficiali della R. Marina che abbiano compiuto dodici anni di servizio sotto le armi e gli ufficiali di scrittura della R. Marina che fossero ancora in servizio in tale qualita', in seguito alla soppressione di questa categoria di impiegati, di cui al seguente articolo 9. Alla eventuale mancanza dei concorrenti sott'ufficiali che trovinsi in queste condizioni ed ufficiali di scrittura della R. Marina, si supplira' mediante concorsi tra sott'ufficiali del R. Esercito, nelle stesse anzidette condizioni di servizio ed ufficiali di scrittura dipendenti dal Ministero della Guerra, ed infine, col mezzo di pubblici concorsi.
[2]I programmi e le norme da seguirsi, nei vari casi, per tali concorsi, verranno stabiliti da apposito regolamento per l'esecuzione della presente legge, da approvarsi con decreto Reale.
Testo in vigore dal 17 giugno 1904 al 16 dicembre 2009
