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[1]E' istituita una classe transitoria con la denominazione «aiuto contabili di 4ª classe», con lo stipendio di L. 1200, la quale sara' composta di 220 aiuto-contabili, fra gli attuali commessi che risulteranno in eccedenza al quadro organico giusta quanto e' previsto all'articolo 11, e degli attuali amanuensi e scritturali avventizi che in esso verranno classificati secondo l'anzianita'.
[2]Questa classe rimarra' soppressa quando coloro che la compongono saranno stati promossi alla classe immediatamente superiore, promozione che per gli attuali avventizi sara' fatta secondo le norme del regolamento di cui all'articolo 4.
[3]Fino a quando non sara' eliminata la 4ª classe transitoria, coloro che vi appartengono avranno diritto ad occupare i posti vacanti della 3ª classe, ed allora soltanto cominceranno ad avere effetto le disposizioni dell'articolo 5 circa il normale reclutamento degli aiuto-contabili di 3ª classe.
Testo in vigore dal 17 giugno 1904 al 16 dicembre 2009
