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Gli interpreti contrattisti, che saranno sistemati a ruolo in applicazione dell'art. 6 del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, potranno essere ammessi allo sviluppo di carriera previsto dalla presente legge per la categoria degli interpreti. Gli interpreti che hanno partecipato ad uno dei concorsi banditi in base all'art. 2 del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, e che gia' figurano compresi in una delle relative graduatorie di merito, ma che non hanno ancora ottenuto la sistemazione perche' classificati in graduatoria oltre il numero dei posti messi a disposizione, oppure coloro che si trovano in condizioni di partecipare ai concorsi successivi che dovranno essere indetti a norma del citato art. 2, potranno chiedere di ottenere la sistemazione a ruolo in applicazione del decreto legislativo suindicato o in applicazione della presente legge. Gli interpreti contrattisti di entrambi i sessi in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, che presentino domanda per essere sistemati a ruolo in base alla presente legge, saranno nominati in pianta stabile con la qualilica di interprete di terza classe, se riconosciuti non demeritevoli, dalla data di approvazione della graduatoria che verra' compilata da apposita Commissione nominata dal Ministro per i trasporti e costituita da due funzionari dell'Amministrazione di grado non inferiore al terzo (gerarchia ferroviaria), di cui uno con le funzioni di presidente, e da un rappresentante del personale.
Testo in vigore dal 28 luglio 1949 al 22 dicembre 2008
