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[1]Gli ufficiali che intendono essere collocati in «congedo speciale» dovranno farne domanda nei limiti di tempo e con le modalita' prescritte annualmente dal Ministero dell'aeronautica.
[2]L'accoglimento della domanda, subordinata alle condizioni di cui all'art. 3 e' rimessa a giudizio discrezionale del Ministro per l'aeronautica, sentita, per gli ufficiali superiori ed i capitani, la Commissione superiore di avanzamento.
Testo in vigore dal 4 maggio 1935 al 16 dicembre 2009
