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[1]I collocamenti in «congedo speciale» possono essere disposti per la durata di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1935-XIII.
[2]Il numero complessivo degli ufficiali da collocare nella suddetta posizione nel triennio di cui sopra non puo' oltrapassare il 5 per cento del totale dei posti previsti per gli ufficiali della Regia aeronautica dagli organici in vigore alla data del 1° gennaio 1935-XIII. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 febbraio 1941, n. 160
2La L. 27 febbraio 1941, n. 160 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Per l'anno 1941 la percentuale massima degli ufficiali generali della Regia aeronautica che potranno essere collocati nella posizione di congedo speciale stabilita con legge 4 aprile 1935-XIII, n. 493, e successive aggiunte e modifiche, e' portata al 4 per cento degli organici complessivi in vigore per i vari gradi di generale".
Testo in vigore dal 17 aprile 1941 al 16 dicembre 2009
