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[1]Nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sara' provveduto, con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, alla fusione con l'Ente comunale di assistenza delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle altre opere esistenti nel Comune che abbiano lo stesso fine, provvedendo all'assistenza generica immediata e temporanea, con soccorsi in danaro o in natura o con prestazioni.
[2]Contro il provvedimento non e' ammesso gravame ne' in sede amministrativa ne' in sede giurisdizionale. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 16 giugno 1938, n. 1168, convertito senza modificazioni dalla L. 5 gennaio 1939, n. 25 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine fissato per le fusioni e decentramenti di cui agli articoli 7 e 8 della legge 3 giugno 1937, n. 847, istitutiva degli Enti comunali di assistenza, e' prorogato di un anno".
Testo in vigore dal 21 agosto 1938 al 22 dicembre 2008
