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Con la entrata in vigore della presente legge, sono di diritto trasferiti ad ogni Ente comunale di assistenza il patrimonio della Congregazione di carita' del rispettivo Comune; le attivita' a questa spettanti per qualsiasi titolo; e l'amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ad essa affidate.
Testo in vigore dal 19 giugno 1937 al 22 dicembre 2008
