Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 giugno 1937 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]L'Ente comunale di assistenza provvede al raggiungimento dei suoi fini:

  • a)con le rendite del suo patrimonio e di quello delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che esso amministra e che non siano destinate a particolari fini istituzionali;
  • b)con le somme che gli sono annualmente assegnate sul provento dell'addizionale istituita col R. decreto-legge 30 dicembre 1936-XV, n. 2171.

[2]A tal uopo il Ministro per l'interno, al principio di ogni esercizio finanziario, dispone il riparto, tra le Provincie del Regno, in relazione con le necessita' dell'assistenza, della parte di detto provento a cio' destinata, a termini dell'art. 2, terzo comma, del decreto citato; il prefetto distribuisce, con uguale criterio, la quota attribuita alla rispettiva Provincia tra gli Enti comunali di assistenza della Provincia stessa;

  • c)con le elargizioni della Provincia, del Comune e di altri Enti pubblici e di privati.

Testo in vigore dal 19 giugno 1937 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1937-06-03;847~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari