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[1]L'Ente comunale di assistenza provvede al raggiungimento dei suoi fini:
- a)con le rendite del suo patrimonio e di quello delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che esso amministra e che non siano destinate a particolari fini istituzionali;
- b)con le somme che gli sono annualmente assegnate sul provento dell'addizionale istituita col R. decreto-legge 30 dicembre 1936-XV, n. 2171.
[2]A tal uopo il Ministro per l'interno, al principio di ogni esercizio finanziario, dispone il riparto, tra le Provincie del Regno, in relazione con le necessita' dell'assistenza, della parte di detto provento a cio' destinata, a termini dell'art. 2, terzo comma, del decreto citato; il prefetto distribuisce, con uguale criterio, la quota attribuita alla rispettiva Provincia tra gli Enti comunali di assistenza della Provincia stessa;
- c)con le elargizioni della Provincia, del Comune e di altri Enti pubblici e di privati.
Testo in vigore dal 19 giugno 1937 al 22 dicembre 2008
