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[1]L'Ente di assistenza di Roma e' amministrato da un Comitato, di cui fanno parte, col Governatore che lo presiede:

[2]un rappresentante del Fascio di combattimento di Roma, designato dal segretario federale dell'Urbe;

[3]la vice segretaria del Fascio femminile di Roma:

[4]otto rappresentanti, nominati dal Ministro per l'interno, su terne proposte dalle Associazioni sindacali; legalmente riconosciute, appartenenti, per esercizio di attivita' produttiva, al territorio del Governatorato, i quali durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati.

[5]L'Ente si vale, per l'esercizio della sua attivita' assistenziale, dei Fasci femminili dell'Urbe, secondo le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Testo in vigore dal 19 giugno 1937 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1937-06-03;847~art3 · fonte del testo

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