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[1]L'Ente comunale di assistenza e' amministrato da un Comitato del quale fanno parte, con il podesta' che lo presiede:
[2]un rappresentante del Fascio di combattimento, designato dal segretario del Fascio;
[3]la segreteria del Fascio femminile;
[4]rappresentanti delle Associazioni sindacali, in numero di quattro nei Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti; di sei nei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 e fino a 100.000 abitanti; di otto nei Comuni con piu' di 100.000 abitanti.
[5]Detti rappresentanti sono nominati dal prefetto, su terne proposte dalle Associazioni sindacali legalmente riconosciute, nella cui giurisdizione e' compreso il Comune per il quale la proposta viene fatta; devono appartenere, per esercizio di attivita' produttiva, al Comune stesso; durano in carica quattro anni, e possono essere sempre confermati.
[6]L'Ente si vale, per l'esercizio della sua attivita' assistenziale, del Fascio femminile, secondo le norme emanate dal Ministro per l'interno, di concerto con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato.
Testo in vigore dal 19 giugno 1937 al 11 maggio 1944
