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[1]E' autorizzata la trasformazione dell'Istituto di credito agrario della Liguria, di cui al n. 4 dell'art. 14 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, in Istituto federale di credito agrario della Liguria, al quale potranno partecipare le Casse di risparmio ed i Consorzi agrari delle provincie liguri.
[2]L'Istituto federale predetto e' surrogato in tutte le funzioni, attivita' e passivita', obblighi e diritti, dell'Istituto di credito agrario della Liguria, e sono ad esso applicabili tutte le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 29 luglio 1929, n. 1509, e successive modificazioni, nonche' le norme regolamentari sul credito agrario, approvate col decreto interministeriale 23 gennaio 1928, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno del 2 febbraio successivo, eccezione fatta per gli articoli 39 e 42.
[3]Le norme per l'amministrazione, l'ordinamento e il funzionamento dell'Istituto federale di credito agrario della Liguria saranno approvate con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.
[4]La trasformazione di cui al primo comma del presente articolo e' esente da qualsiasi onere fiscale.
Testo in vigore dal 16 luglio 1932 al 16 dicembre 2009
