Provvedimento abrogato dalla l. 3 agosto 2007, n. 124.
Abrogato dal 12 ottobre 2007
Provvedimento abrogato dalla l. 3 agosto 2007, n. 124.
Abrogato dal 12 ottobre 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1977
Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1977 al 12 ottobre 2007. 266 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il personale di ciascuno dei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6 e del Comitato di cui all'articolo 3 e' costituito da dipendenti civili e militari dello Stato che vengono trasferiti, con il loro consenso, alle esclusive dipendenze dei Servizi stessi, nonche' da personale assunto direttamente. In nessun caso i Servizi possono avere alle loro dipendenze, in modo organico o saltuario, membri del Parlamento, consiglieri regionali, provinciali, comunali, magistrati, ministri di culto e giornalisti professionisti. La consistenza dell'organico del Comitato di cui all'articolo 3 e di ciascun Servizio, i casi e le modalita' relativi al rientro dei dipendenti pubblici nelle amministrazioni di originaria appartenenza, il trattamento giuridico-economico e i casi e le modalita' di trasferimento ad altra amministrazione dello Stato del personale assunto direttamente, sono stabiliti, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro per la difesa e dal Ministro per l'interno su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 e di concerto con il Ministro per il tesoro. Il trattamento giuridico ed economico del personale del Comitato di cui all'articolo 3 e dei Servizi di cui agli articoli 4 e 6, non puo' comunque essere inferiore a quello delle qualifiche corrispondenti del pubblico impiego. Il Comitato e i Servizi istituiti dagli articoli 3, 4 e 6 possono utilizzare, per determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta rispettivamente dei Ministri per la difesa e per l'interno e di concerto con gli altri Ministri interessati, mezzi e infrastrutture di qualsiasi amministrazione dello Stato. Il SISMI e il SISDE debbono prestarsi reciproca collaborazione e assistenzaaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 3 AGOSTO 2007, N. 124.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1977-10-24;801~art7 · fonte del testo
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