Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1979
Confronto con la versione in vigore dal 19 febbraio 1979 al 1 gennaio 2006. 171 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: L'iscritto che nell'esercizio della propria attivita' tenga una condotta o compia atti non conformi all'etica, alla dignita' ed al decoro professionale e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
tolto: a) richiamo;
tolto: b) censura;
tolto: c) radiazione dall'albo. Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo serio; e' motivato ed e' inflitto per lievi trasgressioni. Viene notificato all'iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e di esso e' data comunicazione anche all'impresa preponente. La censura e' disposta per rilevanti manchevolezze. Viene notificata all'iscritto con le stesse modalita' del richiamo e di essa e' data comunicazione anche alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per zona. La radiazione determina la decadenza immediata dall'incarico ed e' inflitta per fatti di particolare gravita'; di essa e' data comunicazione con le stesse modalita' di cui al comma precedente a tutte le imprese operanti in Italia e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per zona. Le disposizioni del presente articolo si osservano, in quanto applicabili, anche nei confronti degli iscritti alla sezione seconda dell'albo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1979-02-07;48~art18 · fonte del testo
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