Art. 4 — Regolamentazione
Articolo abrogato dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Abrogato dal 1 luglio 1998
Articolo abrogato dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Abrogato dal 1 luglio 1998
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3 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1996 al 1 luglio 1998. 399 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: La Banca d'Italia determina in via generale, con propri regolamenti:
tolto: a) i limiti entro i quali i fondi possono investire le proprie attivita' in valori mobiliari emessi da societa' o enti tra i quali intercorre un rapporto di controllo o di collegamento, in considerazione della concentrazione dei rischi nonche' della proporzione tra titoli quotati e non quotati; i limiti degli investimenti in valori di pronta liquidita'; i limiti degli investimenti nei valori mobiliari di cui all'articolo 10, comma 1, salvo quanto previsto ai commi 2 e 4 dello stesso articolo 10; le modalita' e i criteri in base ai quali la societa' di gestione puo' riportare l'investimento entro i predetti limiti nonche' entro i limiti previsti all'articolo 10, comma 5, anche mediante dismissione dei titoli in eccedenza;
tolto: b) la natura e la percentuale massima dei valori mobiliari, diversi da quelli indicati all'articolo 10, comma 1, nei quali i fondi possono investire le proprie attivita'. La societa' di gestione nel regolamento del fondo puo' stabilire che, qualora le quote di partecipazione al fondo siano possedute esclusivamente da investitori istituzionali, siano fissate, con riferimento ai limiti di cui al comma 1, lettera a), misure da quelle determinate in via generale dalla Banca d'Italia. Tali limiti particolari sono tuttavia soggetti a specifica approcazione da parte della stessa Banca d'Italia. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina in via generale, con propri regolamenti, lo schema-tipo del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite delle societa' di gestione, lo schema-tipo del rendiconto e dei prospetti dei fondi e i criteri di valutazione delle attivita' che li compongono, nonche' i metodi di calcolo del valore unitario delle quote. La CONSOB determina in via generale, con propri regolamenti:
tolto: a) i modelli dei protocolli di autonomia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 5;
tolto: b) le regole di comportamento ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettere e) e g), della citata legge n. 1 del 1991, applicabili alle societa' di gestione. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, individua, tra quelle sottoposte a controlli di vigilanza di stabilita', le categorie di intermediari finanziari qualificabili, ai fini della presente legge, come investitori istituzionali. I regolamenti e i decreti di cui al presente articolo sono adottati, in sede di prima applicazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti, i regolamenti e le successive modifiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera k)) che i commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo sono abrogati, ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1993-08-14;344~art4 · fonte del testo
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