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(( (Partecipazione ai fondi comuni). Le somme versate dai partecipanti sono investite dalla societa' di gestione in valori mobiliari, salvo quanto necessario per esigenze di liquidita'. la societa' di gestione assume verso i partecipanti gli obblighi e la responsabilita' del mandatario. Ciascun fondo comune costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della societa' di gestione e da quello dei partecipanti, nonche' da ogni altro fondo gestito dalla medesima societa' di gestione. I creditori della societa' di gestione non possono far valere i loro diritti sul fondo. I creditori dei singoli partecipanti possono far valere i loro diritti esclusivamente sui certificati di partecipazione di questi ultimi. Le quote di partecipazione ai fondi comuni, tutte di uguale valore e con uguali diritti, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore. I certificati debbono essere predisposti e sottoscritti secondo il modello approvato e le indicazioni date con provvedimento della Banca d'Italia, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. I partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote, tranne nei giorni di chiusura delle borse nazionali. Il rimborso deve essere eseguito in denaro, entro quindici giorni dalla richiesta. Nei casi eccezionali precisati nel regolamento, il diritto al rimborso puo' essere sospeso dalla societa' di gestione per un periodo non superiore ad un mese. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute, ai fini del rimborso, alla scadenza del periodo stesso. Della sospensione la societa' informa immediatamente il Ministro del tesoro, la Banca d'Italia e la CONSOB, nonche' le competenti autorita' dei paesi aderenti alla Comunita' economica europea in cui, ai sensi del successivo art. 7, comma 5, il fondo commercializza le proprie quote. Nell'interesse pubblico o dei partecipanti la Banca d'Italia puo' ordinare la sospensione o la limitazione temporanee dell'emissione delle quote di partecipazione o del rimborso delle quote emesse. Il commissario straordinario previsto dal successivo art. 8, secondo comma, e i commissari liquidatori previsti dallo stesso art. 8, secondo e terzo comma, possono, previa autorizzazione della Banca d'Italia, esercitare, nell'interesse comune dei partecipanti e a spese del fondo, l'azione di responsabilita' nei confronti dei componenti degli organi amministrativi e di controllo della societa' di gestione. Nei confronti degli stessi ciascun partecipante puo' esercitare l'azione di risarcimento dei danni)).

Testo in vigore dal 29 febbraio 1992 al 1 luglio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 febbraio 1992

Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 1983 al 29 febbraio 1992. 209 parole tolte, 200 parole aggiunte.

tolto: Laaggiunto: (Partecipazione ai fondi comuni). Le somme versate dai partecipanti sono investite dalla societa' di gestione tolto: investe in titoli e in altre attivita' finanziarie le somme versate dai partecipanti. La societa' gerente risponde aggiunto: in valori mobiliari, salvo quanto necessario per esigenze di liquidita'. la societa' di gestione assume verso i partecipanti tolto: per la gestione secondo le regole del mandato aggiunto: gli obblighi e la responsabilita' del mandatario. Ciascun fondo comune costituisce patrimonio aggiunto: autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della societa' di gestione e da tolto: quelli aggiunto: quello dei partecipanti, nonche' da ogni altro fondo gestito dalla medesima societa' di gestione. tolto: Sul fondo non sono ammesse azioni dei aggiunto: I creditori della societa' tolto: gerente. Le azioni dei aggiunto: di gestione non possono far valere i loro diritti sul fondo. I creditori dei singoli partecipanti tolto: sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi aggiunto: possono far valere i loro diritti esclusivamente sui certificati di partecipazione di questi ultimi. Le quote di partecipazione ai fondi comuni, tutte di tolto: eguale aggiunto: uguale valore e con uguali diritti, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore. I certificati debbono essere predisposti e sottoscritti secondo il modello approvato e le indicazioni date tolto: dalla aggiunto: con provvedimento della Banca d'Italia, tolto: che vi provvede, in sede di prima attuazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge aggiunto: da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. I partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote, … borse nazionali. Il rimborso deve essere eseguito in denaro, entro quindici giorni dalla richiesta tolto: salvo i casi eccezionali,aggiunto: . Nei casi eccezionali precisati nel regolamento, tolto: nei quali il termine puo' essere prorogato fino aggiunto: il diritto al rimborso puo' essere sospeso dalla societa' di gestione per un periodo non superiore ad un mese. tolto: Allorche' si verifichino tali casi la societa' di gestione informa immediatamente aggiunto: Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute, ai fini del rimborso, alla scadenza del periodo stesso. Della sospensione la societa' informa immediatamente il Ministro del tesoro, la Banca d'Italiatolto: . Questa, in circostanze eccezionali attinenti all'andamento del mercato finanziario, puo' sospendere o limitare temporaneamente sia l'emissione di nuove aggiunto: e la CONSOB, nonche' le competenti autorita' dei paesi aderenti alla Comunita' economica europea in cui, ai sensi del successivo art. 7, comma 5, il fondo commercializza le proprie quote. Nell'interesse pubblico o dei partecipanti la Banca d'Italia puo' ordinare la sospensione o la limitazione temporanee dell'emissione delle quote di partecipazione tolto: sia il aggiunto: o del rimborso delle quote emesse. Il commissario straordinario previsto dal successivo tolto: articolo 8, terzo aggiunto: art. 8, secondo comma, e i commissari liquidatori previsti dallo stesso tolto: articolo aggiunto: art. 8, secondo e terzo comma, possono tolto: esercitare, previa autorizzazione della Banca d'Italia, aggiunto: esercitare, nell'interesse comune dei partecipanti e a spese del fondo, l'azione di responsabilita' nei confronti dei tolto: membri aggiunto: componenti degli organi amministrativi e di controllo della societa' di gestionetolto: , nell'interesse comune dei partecipanti e a spese del fondo. L'azione di responsabilita' puo' essere comunque esercitata da ciascun partecipante nei limiti del proprio interesse. La partecipazione a fondi comuni da parte delle societa' e degli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale e' ammessa solo per le imprese di assicurazione autorizzate al ramo vita, limitatamente agli accantonamenti a fronte delle riserve matematiche ai sensi del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioniaggiunto: . Nei confronti degli stessi ciascun partecipante puo' esercitare l'azione di risarcimento dei danni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-03-23;77~art3 · fonte del testo

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