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[1]I benefici tributari indicati nell'art. 1 sono applicabili anche agli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e relativi ampliamenti e trasformazioni, che sono sorti nella zona industriale delimitata al precedente art. 2, dopo la pubblicazione del decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1834 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 31 dicembre 1921, n. 307).
[2]Per le imposte dirette, pero', il periodo di dieci anni, per gli stabilimenti indicati nel precedente comma, decorrera' dalla data di pubblicazione della presente legge.
[3]Le disposizioni dei due precedenti commi non concernono, ad ogni modo, le opere e gli impianti portuali, di cui nel detto decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1834, posto che alle opere ed impianti stessi doveva provvedere unicamente l'ente portuale di Livorno, istituito con decreto-legge 26 gennaio 1919, n. 85, e soppresso con decreto-legge 4 gennaio 1923, n. 40.
Testo in vigore dal 25 giugno 1929 al 16 dicembre 2009
