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[1]Il Ministro per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni, e' a autorizzato a concedere il coordinamento e la gestione delle zone di cui agli articoli 1 e 2 alla Societa' Porto Industriale di Livorno, costituita con atto notaio Conti 15 marzo 1928, omologato dal tribunale di Livorno il 26 marzo 1928, e nella quale i partecipanti potranno essere soltanto il comune di Livorno ed altri enti pubblici, il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia e la Cassa di risparmio di Livorno.
[2]Lo stesso Ministero delle finanze, di concerto con quelli delle comunicazioni e dei lavori pubblici, e' autorizzato a concedere alla predetta Societa', in quanto rispondente alle condizioni di cui al comma precedente, la esecuzione delle opere, impianti e servizi ancora da effettuarsi nella zona industriale e portuale di cui alla presente legge.
[3]La stessa Societa' Porto Industriale di Livorno e' esente fino al 31 dicembre 1944 dalla imposta sui terreni, sui fabbricati e di ricchezza mobile, per gli impianti ed i servizi da essa eseguiti ed esercitati, inerenti alla zona industriale, nonche' per i redditi derivanti dalla costruzione e dall'esercizio delle opere, impianti e servizi medesimi.
Testo in vigore dal 25 giugno 1929 al 16 dicembre 2009
