Le attribuzioni che le norme vigenti demandano ai consigli di facolta' sono esercitate, per ogni facolta' della Universita' in Calabria, da appositi comitati ordinatori composti da tre membri per ciascuna facolta' scelti tra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico delle rispettive facolta'. I membri del comitato ordinatore della facolta' di scienze economiche e sociali saranno scelti tra i professori di ruolo e fuori ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico della facolta' di economia e commercio e della facolta' di scienze politiche. I comitati ordinatori saranno nominati dal Ministro per la pubblica istruzione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Due dei tre membri di ogni comitato saranno designati dalla sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Entro 120 giorni dal decreto di nomina, i membri dei comitati ordinatori dovranno formulare i piani di studio e prendere tutte le deliberazioni necessarie per l'ordinamento delle facolta'. I professori di ruolo, che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte delle nuove facolta', saranno aggregati ai rispettivi comitati ordinatori. I comitati ordinatori, in relazione alle disponibilita' edilizie e di arredamento della universita' e del centro residenziale, nonche' dell'assetto degli istituti e dei laboratori proporranno al Ministro per la pubblica istruzione la graduale entrata in funzione dei corsi di laurea. I comitati ordinatori cesseranno dalle loro funzioni allorche' alle facolta', cui essi furono preposti, risulteranno assegnati almeno tre professori di ruolo per ciascuna facolta'. Comunque, i professori chiamati a far parte dei comitati ordinatori non potranno restare in carica per un periodo di tempo superiore a quattro anni per la facolta' di ingegneria e a tre anni per le altre facolta'. Qualora entro detti termini i comitati non abbiano provveduto a ricoprire tre posti di professore di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, procedera' alla copertura dei posti medesimi bandendo i concorsi per le relative cattedre. Finche' non potranno essere eletti, secondo le vigenti norme, i presidi delle varie facolta', i presidenti dei comitati ordinatori, designati dai membri di ciascun comitato, ne eserciteranno le funzioni.

Testo vigente dal 22 aprile 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-12;442~art7 · fonte del testo

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