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Miscellanea
Istituzione di una universita' statale in Calabria
Legge 12 marzo 1968, n. 442
- Aggiornato al
- 22 aprile 1968
- Articoli
- 18
- Versioni storiche
- 18
- Art. 1E' istituita l'Universita' statale in Calabria comprendente le seguenti facolta'…
- Art. 2La facolta' di lettere e filosofia sara' ordinata con i corsi di laurea in lettere, in…
- Art. 3Per l'ammissione ai corsi di laurea in ingegneria per la difesa del suolo e la…
- Art. 4L'Universita' in Calabria si organizza in facolta' e in istituti policattedra.
- Art. 5Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica…
- Art. 6Il Ministro per la pubblica istruzione nomina, entro novanta giorni dall'entrata in…
- Art. 7Le attribuzioni che le norme vigenti demandano ai consigli di facolta' sono esercitate…
- Art. 8Fino a quando non saranno costituiti i consigli di almeno due facolta', il rettore sara'…
- Art. 9Il consiglio di amministrazione dell'Universita' in Calabria sara' costituito secondo le…
- Art. 10Entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina dei comitati ordinatori sara' emanato…
- Art. 11Presso l'Universita' statale in Calabria sara' realizzato un centro residenziale dotato…
- Art. 12Alle spese di funzionamento dell'Universita' si fara' fronte con gli stanziamenti…
- Art. 13Per l'Universita' in Calabria e' prevista una capienza globale massima di 12.000…
- Art. 14Per la costruzione degli edifici e per la acquisizione delle aree necessarie e'…
- Art. 15Il personale insegnante e non insegnante in servizio presso l'Universita' calabra ha…
- Art. 16Per il primo funzionamento dei corsi di laurea fino al massimo di 3.000 studenti…
- Art. 17Per tutto quanto non previsto dalla presente legge all'Universita' statale in Calabria si…
- Art. 18Il Ministro per la pubblica istruzione estendera', entro cinque anni dalla data di…
