Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1939 al 21 agosto 2013. Leggi il testo vigente →
[1]E' vietato assumere o trattenere in servizio per prestazioni di opere inerenti al funzionamento della vita familiare, persone affette da malattia infettiva o da postumi di essa, che le mettano in condizioni di contagiare altri.
[2]A tal fine tutte le persone assunte in servizio debbono essere munite di una tessera sanitaria conforme al modello che sara' stabilito dal Ministero dell'interno, nella quale debbono essere trascritti i risultati della visita di accertamento e dei controlli medici periodici, di cui al successivo art. 2.
[3]Le tessere saranno fornite dal Ministero dell'interno ai podesta', che le rilasceranno gratuitamente ai lavoratori dimoranti nel Comune. I duplicati saranno rilasciati dietro pagamento, da parte del lavoratore, di una lira.
Testo in vigore dal 2 settembre 1939 al 21 agosto 2013
