Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1927 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]La presente legge avra' attuazione dopo novanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

[2]Tutte le cause pendenti in tale data davanti la Corte di appello di Ancona e davanti le altre autorita' giudiziarie del Regno saranno proseguite davanti la Corte medesima. E saranno egualmente proposte davanti le competenti autorita' giudiziarie del Regno gli appelli contro le sentenze di primo grado gia' pronunziate o che saranno pronunziate nelle cause anzidette.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 2 giugno 1927 - Anno V

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Mussolini - Rocco.

[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 10 giugno 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-02;847~art4 · fonte del testo

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