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[1]La sezione speciale della Corte di appello di Rodi e' presieduta dal presidente del tribunale di seconda istanza e composta del presidente e di due magistrati aventi grado non inferiore a giudice di tribunale.
[2]Con decreto del Governatore saranno designati, anno per anno, i magistrati che fanno parte della sezione speciale, scelti fra quelli che prestano servizio in Rodi e nelle isole del Dodecanneso. In caso di assenza o di impedimento di alcuno dei componenti, sara' chiamato a sostituirlo, con decreto del presidente, un altro giudice avente i requisiti su indicati.
[3]Il cancelliere del tribunale di seconda istanza esercita le funzioni di cancelliere della sezione speciale di Corte di appello.
Testo in vigore dal 10 giugno 1927 al 16 dicembre 2009
