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[1]La sezione speciale della Corte di appello di Rodi e' presieduta dal presidente del tribunale di seconda istanza e composta del presidente e di due magistrati aventi grado non inferiore a giudice di tribunale.

[2]Con decreto del Governatore saranno designati, anno per anno, i magistrati che fanno parte della sezione speciale, scelti fra quelli che prestano servizio in Rodi e nelle isole del Dodecanneso. In caso di assenza o di impedimento di alcuno dei componenti, sara' chiamato a sostituirlo, con decreto del presidente, un altro giudice avente i requisiti su indicati.

[3]Il cancelliere del tribunale di seconda istanza esercita le funzioni di cancelliere della sezione speciale di Corte di appello.

Testo in vigore dal 10 giugno 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-02;847~art2 · fonte del testo

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