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E' istituita in Rodi una sezione speciale di Corte d'appello, alla quale e' deferita esclusivamente la cognizione degli appelli in materia civile e penale, che, giusta gli articoli 105 e 139 della vigente legge consolare, sarebbero di competenza della Corte di appello di Ancona. Sono deferiti altresi' alla competenza dell'autorita' giudiziaria di Rodi le controversie e gli affari di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1339, convertito nella legge 16 maggio 1926, n. 846, in quanto la competenza, a norma delle disposizioni del codice di procedura civile, non spetti ad altra autorita' giudiziaria del Regno, in base al domicilio, alla residenza o ad altro titolo preveduto nel detto codice.

Testo in vigore dal 10 giugno 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-02;847~art1 · fonte del testo

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