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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a termini dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, ad emanare le norme d'attuazione della presente legge e quelle per il suo coordinamento con le leggi sull'ordinamento forense e sul patrocinio gratuito, nonche' quelle che ancora potranno occorrere per l'ordinamento della Scuola e per il personale addetto ai servizi.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Dalla Zona di operazioni, addi' 25 giugno 1940-XVIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Grandi - Di Revel - Bottai - Ricci
[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 29 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
