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[1]Per le spese d'impianto e di primo funzionamento della Scuola di pratica forense sara' stanziata con decreto del Ministro per le finanze in apposito capitolo del bilancio del Ministero di grazia e giustizia la somma di lire cinquantamila.
[2]Parimenti con decreto del Ministro per le finanze sara' stanziata nei bilanci successivi nello stesso capitolo la somma necessaria per le spese della Scuola di pratica forense in limiti non eccedenti i versamenti effettuati a termini dell'art. 5.
Testo in vigore dal 29 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
