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[1]Al docente ed agli assistenti nominati difensori ufficiosi a norma dell'articolo precedente spettano i diritti ed incombono i doveri propri dei difensori delle parti in giudizio. Essi attendono, sotto la loro esclusiva responsabilita' personale, alle funzioni di rappresentanza e di difesa nelle cause loro affidate a termini di questa legge.

[2]Il compenso liquidato al docente ed agli assistenti e' devoluto all'Istituto e ne costituisce un reddito. Le somme relative sono versate, a cura dell'Istituto, all'Erario in apposito capitolo del bilancio dell'entrata, al quale affluiscono altresi' i contributi degli iscritti ai corsi, da stabilirsi con Regio decreto su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni. La misura di questi contributi non potra' superare le lire 300 per la prima iscrizione e le lire 250 per la frequenza annuale.

Testo in vigore dal 29 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-06-25;934~art5 · fonte del testo

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