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[1]Con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, potranno essere pareggiate alla Regia scuola di danza le scuole di danza che si conformeranno sostanzialmente, per l'insegnamento delle varie discipline, per la durata dei corsi e per l'ordinamento interno, a quanto e' prescritto per la Scuola di danza governativa.
[2]I diplomi e gli attestati rilasciati da tali scuole saranno parificati a tutti gli effetti ai corrispondenti titoli rilasciati dalla Regia scuola di danza.
[3]Un'apposita Commissione ministeriale, composta di tre membri, procedera' in precedenza all'accertamento dei requisiti voluti per il pareggiamento e delle condizioni degli istituti.
[4]Assistera' la Commissione un funzionario amministrativo addetto ai servizi della Direzione generale delle antichita' e belle arti.
Testo in vigore dal 3 aprile 1940 al 22 dicembre 2008
