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[1]Le indennita' ed il rimborso delle spese di viaggio per i Commissari di cui agli articoli 8 e 9, nonche' per il funzionario amministrativo di cui all'art. 8 saranno stabiliti a norma delle disposizioni vigenti per le Amministrazioni dello Stato e saranno a carico delle scuole.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 22 febbraio 1940-XVIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Bottai - Di Revel
[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 3 aprile 1940 al 22 dicembre 2008
