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L'assegno della Cassa di risparmio e' dato per 10 (dieci) anni, in via di esperimento. Prima della fine del 10° anno scolastico la Cassa di risparmio, sulla base delle esperienze fatte, prendera' le sue deliberazioni definitive. Se essa deliberera' la cessazione dell'assegno, dara' per un triennio dopo il decimo anno un contributo speciale, nel limite annualmente necessario e mai superiore a quello pattuito, affinche' gli allievi allora gia' iscritti possano continuare e compiere normalmente i loro corsi.
Testo in vigore dal 12 luglio 1901 al 16 dicembre 2009
