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[1]La qualita' e la misura delle tasse saranno fissate dal Consiglio direttivo. La misura delle tasse nell'ammontare complessivo pagato da ciascun allievo non potra' essere inferiore a quella stabilita per le altre Scuole agrarie dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione.

[2]Con il provento delle tasse, la Scuola fara' fronte alle spese di amministrazione e di segreteria, paghera' ai professori le propine di esame, provvedera' al materiale occorrente e ad altre spese per gl'insegnamenti di scienze applicate all'agricoltura, paghera' le indennita' per le esercitazioni, escursioni e corsi straordinari.

[3]Le somme residuali andranno ad aumentare la dotazione fissa per gl'insegnamenti speciali agrari.

[4]La ripartizione dei proventi delle tasse per gli oggetti di sopra indicati sara' fatta alla fine dell'anno scolastico dal Consiglio direttivo, destinandosi i proventi medesimi ai bisogni dell'anno successivo.

Testo in vigore dal 12 luglio 1901 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1901-06-09;289~statuto-art23 · fonte del testo

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