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[1]Gli insegnamenti di scienze applicate all'agricoltura potranno essere impartiti anche mediante corsi liberi, fatti da professori ufficiali dell'Universita'. Le iscrizioni degli allievi della Scuola a tali corsi non hanno valore per gli effetti di cui all'articolo 57 del Regolamento universitario in vigore.
[2]Ai professori che fanno tali corsi potra' essere data dalla Scuola una indennita', da fissarsi dal Consiglio direttivo.
Testo in vigore dal 12 luglio 1901 al 16 dicembre 2009
