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Gli insegnamenti della Scuola, tranne quelli comuni con altra Facolta' o Scuole universitarie, saranno affidati, stante la provvisorieta' della Scuola, solo per incarico temporaneo. Agli insegnamenti medesimi non potra' essere chiamato se non chi e' in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento superiore, a norma delle vigenti leggi e Regolamenti. Si potra' solo fare eccezione pei corsi straordinari e facoltativi da tenersi da specialisti nelle materie agrarie.
Testo in vigore dal 12 luglio 1901 al 16 dicembre 2009
