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Il Direttore della Scuola sara' nominato dal Ministro della Pubblica Istruzione, su proposta del Consiglio direttivo. Il Direttore e' nominato per cinque anni e puo' essere riconfermato in carica. Esso interviene alle adunanze del Consiglio con voto consultivo e funziona da segretario.
Testo in vigore dal 12 luglio 1901 al 16 dicembre 2009
