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[1]Agli studenti della Facolta', di scienze (sezione di scienze naturali), i quali abbiano compiuti i corsi di scienze applicate all'agricoltura impartiti presso la Facolta' medesima e quelli impartiti presso la Scuola veterinaria, nonche' i corsi agrari speciali, sara' rilasciato un diploma di studi complementari agrari.
[2]Uguale diploma sara' rilasciato agli allievi della Scuola degli ingegneri, i quali abbiano compiuti i corsi di scienze applicate all'agricoltura presso la Scuola medesima, presso la Scuola veterinaria e la Facolta' di giurisprudenza, nonche' i corsi agrari speciali.
Testo in vigore dal 12 luglio 1901 al 16 dicembre 2009
