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[1]La ripartizione suddetta degli insegnamenti non e' tassativa, ma semplicemente indicativa, potendo la medesima venir modificata a seconda dei bisogni della Scuola e delle esigenze dell'insegnamento universitario.
[2]Quando particolari bisogni della Scuola lo richiedano, potranno essere aggiunti altri insegnamenti, e segnatamente potranno tenersi corsi straordinari da specialisti nelle materie agrarie.
Testo in vigore dal 12 luglio 1901 al 16 dicembre 2009
