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A gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 23 della Convenzione predetta, modificati con le dichiarazioni suindicate, le tasse scolastiche, ad eccezione della soprattassa d'esame che viene riscossa dalla segreteria della R. Universita' di Bologna, ed erogata nel pagamento delle propine di esame, saranno pagate dagli allievi direttamente alle Casse dello Stato; ed ogni anno nel bilancio della Pubblica Istruzione sara' stanziata a favore della Scuola agraria della R. Universita' di Bologna una somma eguale al provento delle tasse stesse nell'anno precedente.
Testo in vigore dal 12 luglio 1901 al 16 dicembre 2009
