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La ricompensa e' concessa dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'interno, sentita la Commissione competente per la concessione delle ricompense al valor civile di cui all'art. 7 del regio decreto 30 aprile 1851, n. 1168. Per la concessione di tale ricompensa agli appartenenti alle Forze armate o a Corpi militarizzati occorre l'assenso della autorita' da cui gli interessati dipendono.

Testo in vigore dal 16 luglio 1956 al 11 marzo 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-06-20;658~art4 · fonte del testo

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