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[1]L'importo della costruzione, preventivato nella somma di L. 800 mila, dovra', in conformita' all'unito schema di Convenzione, essere ripartito in cinque esercizi successivi a far tempo dall'esercizio 1905-906 nella misura di L. 40,000 per l'esercizio 1905-906, di L. 100,000 per l'esercizio 1906-907 e di L. 220,000, per ciascuno dei tre esercizi successivi, inscrivendo le somme stesse in apposito capitolo da instituirsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle finanze.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 9 luglio 1905.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]A. Fortis. A. Majorana. P. Carcano.
[6]Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 1 agosto 1905 al 16 dicembre 2009
