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[1]L'indennita' non e' cumulabile con le indennita' di soggiorno, di marcia, di accantonamento e di guardia alla frontiera spettanti a norma delle disposizioni vigenti; parimenti non e' cumulabile con altre indennita' o compensi speciali che vengano percepiti, anche a carico di altre Amministrazioni dello Stato per il servizio alla frontiera o per altro titolo.
[2]Nel concorso dell'indennita' di approntamento con le altre indennita' o compensi di cui al precedente comma, si corrispondera' il trattamento piu' favorevole. L'indennita' e' sospesa durante le assenze dal servizio, anche se temporanee, o qualunque sia il motivo dell'assenza.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009
