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Le gestioni delle attivita' di giuoco, riservate al (Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) ed alla U.N.I.R.E. ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sono sottoposte al controllo dei collegi sindacali dei rispettivi enti. A tal uopo, la composizione dei collegi medesimi sara' integrata con la nomina di due altri membri designati uno dal Ministro per il tesoro e l'altro dal Ministro per le finanze, aventi il compito specifico, coordinato con quello dei collegi e secondo le direttive dei rispettivi presidenti, della revisione delle gestioni relative alle attivita' di giuoco. I due componenti suddetti dovranno riferire periodicamente sulle gestioni controllate ai rispettivi Ministri. In allegato rispettivamente allo stato di previsione del Ministero del tesoro ed a quello del Ministero della agricoltura e delle foreste, sara' ogni anno presentato al Parlamento una particolareggiata relazione degli organi d'amministrazione del C.O.N.I. e dell'U.N.I.R.E. sulla attivita' svolta e sull'andamento delle rispettive gestioni.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1951 al 18 febbraio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-12-22;1379~art8 · fonte del testo

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