Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 aprile 1955 al 1 luglio 1959. Leggi il testo vigente →

[1]La tassa prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che assume la denominazione di imposta unica sui giuochi di abilita' e sui concorsi pronostici, e' elevata al 23 per cento. Quando, peraltro, l'ammontare complessivo delle poste di giuoco, determinato nel modo previsto dall'articolo 2, non superi per ogni singola manifestazione del giuoco o concorso periodico i 150 milioni, l'imposta e' dovuta in base alle aliquote seguenti:

[2]sino a 30 milioni di lire..... 8 - % " 40 " "..... 9,25 % " 50 " "..... 10,50% " 60 " "..... 11,75% " 70 " "..... 13 - % " 80 " "..... 14,25% " 90 " "..... 15,50% " 100 " "..... 16,75% " 110 " "..... 18 - % " 120 " "..... 19,25% " 130 " "..... 20,50% " 140 " "..... 21,75% " 150 " "..... 23 - %

[3]Per le somme intermedie, la misura delle aliquote e' quella risultante dall'applicazione della seguente formula: y = 0.000.000.125 x + 4,25 nella quale y e' l'aliquota corrispondente all'ammontare x. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 10 marzo 1955, n. 110

1

con decorrenza dal 1 luglio 1954

La L. 10 marzo 1955, n. 110 ha disposto (con l'articolo unico) che " A decorrere dal 1 luglio 1954, le aliquote dell'imposta unica sui giuochi di abilita' e sui concorsi pronostici, di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, per ammontari complessivi di poste di gioco superiori a 150 milioni di lire, sono elevate come segue: sino a 250 milioni di lire 23,75 per cento " 350 " " 24,50 " " 450 " " 25,25 " " 550 " " 26,00 " " 650 " " 26,75 " " 750 " " 27,50 " " 850 " " 28,25 " " 950 " " 29,00 " " 1.050" " 30,00 " " 1.150" " 31,00 " " 1.250" " 32,00 " " 1.350" " 33,00 " " 1.450" " 34,00 " " 1.550" " 35,00 " Per le somme intermedie la misura delle aliquote e' quella risultante dall'applicazione delle seguenti formule: Y = 0,0075.X + 21,875 fino a 950 milioni Y = 0,01.X + 19,5 fino a 1.550 milioni nelle quali Y e' l'aliquota corrispondente all'ammontare X espresso in milioni di lire."

Testo in vigore dal 14 aprile 1955 al 1 luglio 1959

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 aprile 1955

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1951 al 14 aprile 1955.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 10 marzo 1955, n. 110

    La L. 10 marzo 1955, n. 110 ha disposto (con l'articolo unico) che " A decorrere dal 1 luglio 1954, le aliquote dell'imposta unica sui giuochi di abilita' e sui concorsi pronostici, di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, per ammontari complessivi di poste di gioco superiori a 150 milioni di lire, sono elevate come segue: sino a 250 milioni di lire 23,75 per cento " 350 " " 24,50 " " 450 " " 25,25 " " 550 " " 26,00 " " 650 " " 26,75 " " 750 " " 27,50 " " 850 " " 28,25 " " 950 " " 29,00 " " 1.050" " 30,00 " " 1.150" " 31,00 " " 1.250" " 32,00 " " 1.350" " 33,00 " " 1.450" " 34,00 " " 1.550" " 35,00 " Per le somme intermedie la misura delle aliquote e' quella risultante dall'applicazione delle seguenti formule: Y = 0,0075.X + 21,875 fino a 950 milioni Y = 0,01.X + 19,5 fino a 1.550 milioni nelle quali Y e' l'aliquota corrispondente all'ammontare X espresso in milioni di lire."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-12-22;1379~art1 · fonte del testo

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