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Per le societa' e gli enti, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 20, la dichiarazione ed il versamento delle imposte dovute ai sensi degli articoli 21, primo comma, e 22 devono essere effettuati entro i termini stabiliti nel citato articolo 20. In tutti gli altri casi, la dichiarazione e il versamento delle imposte di cui al primo comma debbono essere effettuati nei termini stabiliti dall'articolo 19. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le societa' ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'articolo 2 debbono presentare la dichiarazione contenente gli elementi previsti negli articoli 21, secondo comma, e 22. Contestualmente alla dichiarazione deve essere fornita la prova dell'avvenuto versamento delle imposte in Tesoreria.

Testo in vigore dal 11 agosto 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-08-06;603~art23 · fonte del testo

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