Il termine di prescrizione per l'accertamento di quanto dovuto ai Comuni, in base alle norme della presente legge, e' di cinque anni.

Testo vigente dal 21 marzo 1963

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 44/1966

    Parametro
    23 maggio 1966

    riuniti i due giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 25 della legge 5 marzo 1963, n. 246, sulla istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; dichiara altresì, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, primo e secondo comma, e dell'art. 43, terzo comma…

    Art. 25 Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 43 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 8 Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;246~art41 · fonte del testo

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