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Nei contratti di appalto di forniture o di somministrazione che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge e' fatto divieto alle amministrazioni stipulanti di consentire che nella determinazione dei prezzi unitari o complessivi siano contemplate percentuali relative ai presumibili oneri tributari derivanti dalla presente legge. Le amministrazioni stipulanti hanno l'obbligo di assicurarsi che tali percentuali non siano mascherate con artificiosi aumenti dei prezzi unitari e complessivi.

Testo in vigore dal 16 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-07-01;813~art14 · fonte del testo

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