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[1]Sono comprese nello stipendio fisso indicato all'articolo precedente le doppie mensilita' o le gratificazioni ordinarie stabilite come remunerazione ordinaria sulla base dei contratti collettivi di lavoro e comprese nei contratti individuali stipulati anteriormente alla data di applicazione, nonche' gli assegni famigliari.

[2]In mancanza di stipendio fisso, o quando lo stipendio non raggiunga le L. 20.000 annue, sono esenti dall'imposta straordinaria le prime 20.000 lire di compensi ovvero la parte di essi, che, unita allo stipendio, occorre per raggiungere le 20.000 lire.

Testo in vigore dal 15 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-07-01;803~art8 · fonte del testo

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